IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa;
  Visto  in  particolare  l'articolo  4,  comma  4, lettera c), della
citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo provvede
anche   a  ridefinire,  riordinare  e  razionalizzare  la  disciplina
relativa   alla   promozione  della  internazionalizzazione  e  della
competitivita' delle imprese nel mercato globale;
  Visto, inoltre, l'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, il
quale  dispone che il Governo provvede a riordinare gli enti pubblici
nazionali  operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza,
nonche'  gli  enti privati, controllati direttamente o indirettamente
dallo  Stato  che  operano,  anche all'estero, nella promozione e nel
sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
  Visto  il  parere della commissione parlamentare istituita ai sensi
dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
  Visto  il  parere  della  commissione parlamentare per le questioni
regionali;
  Visto  il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Disposizioni generali

  1. E' istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE), di seguito denominato Istituto.
  2.  L'Istituto  ha  sede  in  Roma  ed ha personalita' giuridica di
diritto  pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. E' posto
sotto  la  vigilanza  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  ed  adempie alle proprie funzioni, secondo
criteri di efficienza ed economicita', sulla base delle deliberazioni
adottate  dal  CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite
riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica    italiana   e sulle   pubblicazioni  ufficiali
          della  Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.     26
          dicembre  1985,  n.  1092, al solo   fine di  facilitare la
          lettura   delle disposizioni   di  legge  alle    quali  e'
          applicato  il    rinvio.  Restano   invariati il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -    La   legge   15 marzo   1997,   n.   59  (Delega  al
          Governo  per  il conferimento di funzioni   e compiti  alle
          regioni  ed    enti  locali, per la riforma  della pubblica
          amministrazione e per   la semplificazione  amministrativa)
          e' pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.  63 del 17 marzo
          1997 - supplemento ordinario n. 56/L.
            -    Il D.Lgs.  28 agosto  1997, n.  281 (Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della conferenza  permanente
          per  i  rapporti  tra lo Stato,  le regioni  e le  province
          autonome  di Trento   e Bolzano   ed unificazione,  per  le
          materie  ed  i compiti di   interesse comune delle regioni,
          delle  province    e  dei  comuni,  con     la   conferenza
          Statocitta'  ed  autonomie  locali)    e'  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto
          1997.